Avviso Pubblico "Piano edilizia scolastica"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITA' DEGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO NELLE SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO
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Vorrei segnalare la seguente circostanza: I punteggi attribuibili ai sensi del comma 4 art. 10 dell'avviso sommano 100 se si considerano sia i 34 punti degli interventi di consolidamento sismico che i 20 dell'efficientemento energetico, tipologie di opere non cumulabili. Quindi con un edificio scolastico con zetaE inferiore a 0.6 si può raggiungere al massimo un punteggio di 80. Il limite di 60/80 (equivalente a 75/100) per accedere alla graduatoria risulta quindi molto difficile da conseguire.
Risposta: Alla luce di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, dell’Avviso (“Al fine di perseguire l’obiettivo strategico prioritario atteso dall’Accordo, ogni operazione candidata dovrà comprendere, pena esclusione, interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio e includere innovazioni degli spazi didattici, attraverso la realizzazione di spazi flessibili (es. aule modulari, laboratori STEM, arredi riconfigurabili) e/o di tecnologie integrate (es. Wi-Fi ad alta velocità, LIM, sensori IoT, gestione energetica smart) e/o di soluzioni volte a garantire l’accessibilità a studenti con disabilità (es. percorsi tattili, sintetizzatori vocali, mappe tattili).”), i punteggi relativi ai tre “CRITERI DI PRIORITÀ SPECIFICI” indicati nella griglia di cui all’art. 10, comma 4, dell’Avviso sono cumulabili. Relativamente ad ognuno dei suddetti tre criteri, è infatti specificato “… (Obbligatorio indicare, pena esclusione, una delle opzioni…)”. Come è stato specificato nella risposta alla FAQ25000564, l’Avviso non prevede la cumulabilità delle tempistiche di conclusione/operatività/funzionalità e dei massimali previsti nell’art. 6, comma 2 lett. e) e f), dell’Avviso, essendo possibile candidare una sola tipologia di intervento tra quelle indicate nell’art. 5, comma 1, dello stesso Avviso. Per stabilire se l’operazione da candidare rientra in una delle tre tipologie di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 5 dell’Avviso [a.1) - a.2) - a.3)], occorre attenersi a quanto stabilito nel comma 4 del medesimo articolo.
Numero protocollazione: FAQ25000770
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con riferimento agli art.5 a.1-2 del bando, si chiede riscontro circa la relazione di vulnerabilità sismica. l'edificio di nostro interesse è stato collaudato nel 2007, pertanto non sono state effettuate altre lavorazioni strutturali in seguito, si può redigere successivamente con lo studio del progetto la verifica sulla su citata relazione di vulnerabilità?la relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica,inoltre, è anche propedeutica agli interventi di cui al punto 5a.3?
Risposta: L'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3) ha istituito l'obbligo per i proprietari, pubblici e privati, di effettuare le verifiche tecniche delle opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della stessa O.P.C.M. 3274, l'obbligo non sussiste nel caso di opere progettate secondo norme vigenti successivamente al 1984, eccetto quelle situate in comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell'epoca di realizzazione. Con D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14, è stata disposta (art. 2 comma 4) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’effettuazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003. Pertanto, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla succitata O.P.C.M. 3274, ai sensi dell’art. 6, comma 4 lett. b), dell’Avviso, non saranno ritenuti ammissibili “interventi relativi a edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali non sia stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 4, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque entro la data di pubblicazione del presente Avviso”.
Numero protocollazione: FAQ25000695
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E' possibile presentare la condidatura di un progetto di nuovo intervento contenente la somma delle sub-tipologie a.2 e a.3 per un totale di intervento pari a 750.000,00 euro? Come si valuta il tempo massimo stabilito all'art. 6, comma 2, lettera e)
Risposta: Ai sensi dell’Art. 5, comma 3, dell’Avviso “La candidatura deve essere riferita a una sola tipologia tra quelle indicate al comma 1”: pertanto, non è possibile candidare un intervento contenente la somma delle sub-tipologie a.2) e a.3), beneficiando di entrambi i massimali previsti per tali tipologie di intervento. Per quanto attiene le tempistiche previste nell’Art. 6, comma 2 lett. e), dell’Avviso, si ricorda che, nel caso sia candidata l’operazione rientrante nella tipologia a.2), lo stessa deve essere in grado di concludersi ed essere operativa e funzionante entro 36 mesi dall’adozione della determinazione di concessione del finanziamento da parte del Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA); se, invece, si vuole candidare l’operazione rientrante nella tipologia a.3), lo stessa deve essere in grado di concludersi ed essere operativa e funzionante entro 18 mesi dall’adozione della determinazione di concessione del finanziamento da parte del RUA.
Numero protocollazione: FAQ25000564
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