AVVISO PUBBLICO CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE
AVVISO PUBBLICO CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE
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Con riferimento alla disposizione del bando relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per finalità di autoconsumo all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento, si domanda se l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico realizzato nell’ambito del progetto possa essere utilizzata anche da beni e impianti non oggetto dell’investimento agevolato, purché localizzati nella medesima unità produttiva, oppure se debba essere destinata esclusivamente ai beni inclusi nel programma di investimento. Si chiede inoltre di chiarire se il limite di potenza nominale previsto dal bando (pari a 200 kW elettrici) debba essere riferito all’impianto oggetto di agevolazione oppure alla potenza complessiva degli impianti installati presso l’unità produttiva nell’ambito del programma di investimento.
Risposta: La candidatura di un impianto fotovoltaico da 200 kw deve essere finalizzato all’autoconsumo della sede operativa oggetto dell’investimento senza preclusioni per beni o impianti esistenti oppure oggetto del programma d’investimento. Il limite di 200 kW è comunque vincolato all’autoconsumo. Se la produzione totale del sito (incluso il nuovo impianto) eccede il fabbisogno energetico della sede operativa, la potenza finanziabile sarà ridotta per coprire esclusivamente l'autoconsumo effettivo.
Numero protocollazione: FAQ26000099
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Si chiede di chiarire se possa configurarsi come nuova iniziativa, ai sensi del bando, un programma di investimento realizzato presso una sede operativa gia' esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, nel quale l'impresa introduce nuove tipologie di prodotti mediante la modifica o l'evoluzione del ciclo produttivo gia' in essere, senza la realizzazione di una nuova unita' produttiva autonoma sotto il profilo organizzativo e funzionale. In particolare, si domanda se, in tale fattispecie, trovi applicazione l'obbligo di incremento occupazionale minimo previsto per le sole nuove iniziative, considerato che l'investimento viene realizzato nella medesima sede gia' operativa dell'azienda.
Risposta: Così come descritta l’attività si configura come ampliamento di attività esistente, a condizione che la sede operativa sia già operante sul territorio regionale e l’attività esercitata non rientri tra quelle inammissibili (paragrafo 5 delle Direttive). In caso contrario una impresa che operi in un settore tra quelli inammissibili che proponga un investimento in un settore ammissibile si configura come nuova iniziativa.
Numero protocollazione: FAQ26000098
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Spett.le Regione Basilicata In riferimento all’Avviso Pubblico Contratti di Sviluppo a Valenza Regionale, avendo il caso specifico di una società X cosi composta: - 38% quote persona fisica; - 30 % quote persona fisica; - 30 % quote persona fisica; - 2% quote società di capitali Y Si chiede se per il calcolo degli indici di bilancio (A, B, C, e D) si debba tener conto anche dei dati della società di capitali Y che detiene il 2%. Sempre in riferimento alla società X, si chiede conferma se l’acquisto di un immobile da parte della società X sia candidabile nell’Avviso Pubblico in oggetto essendo di proprietà della società Y, in caso sia possibile si chiederebbe l’agevolazione sul 98% del prezzo dell’immobile.
Risposta: In relazione al quesito posto si evidenzia quanto segue:
Gli indici di bilancio (A,B,C,D) devono essere calcolati con riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato dell'impresa X. In riferimento alla possibilità di acquisto da parte della società X dell'immobile di proprietà della società Y, si evidenzia che tale spesa non è ammissibile ai sensi del Paragrafo 8 comma 3 (pag. 23 delle direttive attuative) che di seguito si riporta: "Non sono ammesse le spese relative ai beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile".Numero protocollazione: FAQ23000320
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Una impresa può inserire nel progetto anche un impianto fotovoltaico per autoconsumo, anche se non in via esclusiva o prevalente? Nel senso che il programma di investimento consisterebbe in nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo e ANCHE un impianto fotovoltaico per autoconsumo.
Risposta: La risposta è affermativa
Numero protocollazione: FAQ22000835
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Si richiede un chiarimento in merito agli indici H e I dell'Allegato A - Griglia criteri e punteggi. Quali spese potranno essere considerate per la riduzione dei consumi (H) e per la riduzione dell'inquinamento ed economia circolare (I)? Ad esempio, nel caso di un impianto produttivo che riduce i consumi energetici si può considerare la spesa complessiva dello stesso impianto o solo le parti di esso che contribuiscono alla riduzione dei consumi? Altro esempio, nel caso di costruzione/ampiamento di un capannone che abbia dei sistemi di coibentazione dell'involucro edilizio, va considerata la spesa totale del capannone (o almeno dell'involucro edilizio) o soltanto del sistema di coibentazione specifico (pannelli di isolamento)?
Risposta: Risposta quesito 1: Se le parti del macchinario che contribuiscono alla riduzione dei consumi rappresentano dei meri elementi accessori, ossia componenti senza i quali il macchinario mantiene la propria utilità e funzionalità, nelle spese finalizzate alla riduzione dei consumi (H) o alla riduzione dell’inquinamento (I) andrà indicato l’importo dei soli componenti accessori; soltanto nel caso in cui tali componenti costituiscano parti essenziali ed integranti del macchinario, potrà essere considerato l’importo dell’intero macchinario. Tale distinzione dovrà evincersi chiaramente all’interno della perizia giurata.
Risposta quesito 2: Nel caso di costruzione/ampliamento di un capannone, andranno considerate le sole spese specificatamente finalizzate alla riduzione dei consumi (es. sistema di coibentazione); soltanto nel caso in cui l’intervento di costruzione/ampliamento preveda l’acquisto di moduli prefabbricati ad elevata efficienza, come desumibile dalla scheda tecnica dei materiali, che dovrà essere richiamata nella perizia giurata, potrà essere considerato unitariamente il costo complessivo di tali moduli prefabbricati.Numero protocollazione: FAQ22000790
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