| Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) |
Preposto |
| Livello EQF |
- |
| Settore Economico-Professionale (SEP) |
Area comune |
| Profilo professionale regionale di riferimento |
- |
| Descrizione profilo professionale |
- |
| Referenziazione ATECO 2007 |
- |
| Codice univoco ISTAT CP2021 |
- |
| Codice ISCED-F 2013 |
1022 Occupational health and safety |
| Durata minima complessiva del percorso (ore) |
12 |
| Durata minima di aula e laboratorio (ore) |
12 |
| Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) |
0 |
| Durata minima stage in impresa (ore) |
0 |
| Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio |
100 |
| (Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) |
| Canale di offerta formativa |
- |
| Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti |
1. Principali requisiti: a) Attestato di frequenza al corso di formazione generale e specifica per lavoratori. 2. Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. |
| Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti |
Le durate delle singole Unita' Formative (U.F.), corrispondenti ai moduli del corso, non sono valorizzate, in quanto lAccordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) definisce esclusivamente la durata complessiva del corso di formazione. La ripartizione delle durate orarie tra i moduli è demandata al soggetto erogatore, nel rispetto dei contenuti previsti e della durata complessiva stabilita dallAccordo.
Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti); Rispettare quanto prescritto nella parte IV punto 3. dellAccordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dellazienda e della specificità del rischio. Deve essere garantita la maggiore omogeneita' possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
FaD massima ammessa fino al 100% (SOLO in modalità sincrona). Per gli aspetti attuativi si rimanda allAccordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. n. 59/CSR. |
| Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali |
L'Organismo erogatore deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente in materia. I requisiti dei docenti devono rispettare quanto disposto dal Decreto interministeriale 06/03/2013 e s.m.i. Prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. |
| Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti |
1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF e prove di valutazione finale mediante colloquio o test. 2. Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. 3. La valutazione finale e' strutturata secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. n. 59/CSR. 4. Attestazione rilasciata al termine del percorso: "Attestato di frequenza semplice", del Corso di formazione per preposto. Lattestazione deve esser conforme a quanto previsto dal punto 6, parte I dellAccordo Stato Regioni del 17/04/2025, Rep. Atti n. n. 59/CSR. 5. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore. |
| Gestione dei crediti formativi |
- |
| Indicazioni non cogenti di progettazione |
- |